FAQ
Domande frequenti
FAQ di carattere generale relative al rilascio di autorizzazioni
Non sono previste limitazioni per il pubblico, tuttavia, al fine di essere certi della disponibilità del funzionario, è opportuno richiedere preventivamente un appuntamento telefonando allo 0187.54.63.65/6 o attraverso e-mail .
No, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore.
No, tuttavia l’Autorità ha facoltà di chiedere informazioni e/o documentazione attinente all’autorizzazione rilasciata.
No, possono essere inviate nella forma preferita.
No, devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro i termini previsti dalle norme che disciplinano l’esercizio di attività.
Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni e produrre la documentazione attestante la situazione di irregolarità.
Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni e produrre la documentazione attestante la situazione di irregolarità.
Le informazioni e la documentazione attinenti al rilascio di autorizzazioni si possono facilmente ottenere visitando le specifiche sezioni del sito Lavoro portuale o Altre attivita
FAQ sulle autorizzazioni relative al lavoro portuale
Non sono previste limitazioni per il pubblico, tuttavia, al fine di essere certi della disponibilità del funzionario, è opportuno richiedere preventivamente un appuntamento telefonando allo 0187 546365 o attraverso e-mail.
No, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore.
No, l’esecuzione di operazioni e/o di servizi portuali è ammessa esclusivamente alle imprese autorizzate ed iscritte nell’apposito registro tenuto dall’Autorità Portuale.
Al fine dell’ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali, vale quanto previsto dal Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali.
Il numero massimo di autorizzazioni è determinato dall’Autorità Portuale, sentita la Commissione Consultiva locale, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Tale numero è individuato tenuto conto delle necessità operative dello scalo ed assicurando la più ampia concorrenza.
No, tuttavia l’Autorità ha facoltà di chiedere informazioni e/o documentazione attinente all’autorizzazione rilasciata.
No, possono essere inviate nella forma preferita.
No, devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro i termini previsti dal Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali.
Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni e produrre la documentazione attestante la situazione di irregolarità.
Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni e produrre la documentazione attestante la situazione di irregolarità.
FAQ relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell' art. 68 C.d.N.
Non sono previste limitazioni per il pubblico, tuttavia, al fine di essere certi della disponibilità del funzionario, è opportuno richiedere preventivamente un appuntamento telefonando allo 0187.54.63.65/6 o attraverso e-mail .
No, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore.
Al fine dell’ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività nell’ambito circoscrizionale dell’Autorità Portuale, vale quanto previsto dall’ordinanza n. 2/99 come modificata con ordinanza n. 5/00, utilizzando la modulistica predisposta.
Fatte salve le attività disciplinate da diversa normativa, l’esercizio di attività commerciali e industriali effettuate nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità Portuale è soggetto ad autorizzazione della stessa, ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione ed a norma dell’ordinanza n. 2/99 della stessa Autorità e successive modifiche.
Non si ritengono soggetti all’iscrizione al registro di cui sopra coloro che svolgono le seguenti attività:
a) consegna di parti costruite o assemblate all’esterno dell’ambito demaniale;
b) fornitura di diverso genere, se non regolamentata da diversa normativa e se fuori dall’ambito portuale, purchè non supportata da attività operativa (installazione di apparecchiature, manutenzione e riparazione delle stesse);
c) consulenza, assicurativa, rappresentanza, effettuazione di preventivi e similari.
Sì, è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni temporanee per un tempo limite di 15 giorni rinnovabili per uguale periodo. Possono essere richieste direttamente dal concessionario presso cui deve intervenire la ditta o, nel caso di appalti, dal soggetto appaltante, utilizzando la modulistica predisposta.
E’ inoltre ammessa l’esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione, effettuati in autoproduzione da equipaggi o da proprietari di imbarcazioni o natanti, all’interno di aree demaniali marittime destinate a tale utilizzo o utilizzabili a tale scopo, previa specifica autorizzazione dell’Autorità Portuale .
In questo caso gli interessati dovranno comunicare all’Autorità Portuale, oltre alla tipologia dei lavori da eseguire e da chi saranno eseguiti, le attrezzature utilizzate, le misure di sicurezza adottate e l’ambito in cui dovranno essere effettuati.
Tali interventi potranno essere eseguiti in autonomia solo se in possesso dei requisiti professionali e di idonee attrezzature, e da personale risultante alle dirette dipendenze dell’armatore ovvero dal proprietario in caso di natanti, nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste all’interno dell’area demaniale marittima.
L’interessato dovrà inoltre dotarsi di ogni ulteriore permesso, nulla osta, autorizzazione eventualmente occorrente da parte di altre amministrazioni, nonchè del nulla osta del concessionario presso cui dovranno essere eseguiti i lavori, che dovrà verificare la compatibilità delle modalità di esecuzione di tali interventi con il proprio piano della sicurezza.
No, tuttavia l’Autorità ha facoltà di chiedere informazioni e/o documentazione attinente all’autorizzazione rilasciata.
No, possono essere inviate nella forma preferita.
No, devono essere comunicate tempestivamente e comunque entro i termini previsti dal dall’ordinanza n. 2/99 come modificata con ordinanza n. 5/00.
Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni e produrre la documentazione attestante la situazione di irregolarità.
Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni e produrre la documentazione attestante la situazione di irregolarità.
No, nell’istanza devono essere indicate le attività effettivamente svolte e che dovranno risultare regolarmente segnalate nel certificato di iscrizione presso la CCIAA.
Inoltre l’impresa interessata dovrà disporre di personale, mezzi ed attrezzature idonei all’esecuzione delle suddette attività.
In questi casi è opportuno richiedere specifiche informazioni telefonando allo 0187.54.63.65 o attraverso e-mail.

